Copertina del libro I diritti del lavoratore subordinato in Italia 2026 di Roberto Colantonio

Il termine di 60 giorni per impugnare un licenziamento è molto breve e, di regola, non si sospende. Ma cosa accade se il lavoratore, quando riceve la lettera o durante quel periodo, è realmente incapace di intendere o di volere? La Corte costituzionale, con la sentenza n. 111 del 18 luglio 2025, ha introdotto una tutela specifica per evitare che una condizione di grave vulnerabilità renda impossibile difendersi.

La regola ordinaria: 60 giorni più 180

Normalmente l’articolo 6 della legge n. 604/1966 impone di contestare il licenziamento con un atto scritto entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. Questa prima impugnazione deve poi essere seguita, entro i successivi 180 giorni, dal deposito del ricorso al giudice del lavoro oppure dalla comunicazione alla controparte della richiesta di conciliazione o arbitrato.

Non basta quindi inviare una lettera e aspettare. I due passaggi sono collegati e il mancato rispetto dei termini può far perdere definitivamente il diritto di far esaminare la legittimità del recesso.

L’eccezione per l’incapacità di intendere o di volere

La Corte ha dichiarato incostituzionale la norma nella parte in cui non proteggeva il lavoratore incapace di intendere o di volere al momento della ricezione del licenziamento o mentre decorrevano i 60 giorni. In questa situazione non opera l’onere della preventiva impugnazione stragiudiziale. Il licenziamento può essere contestato entro il termine complessivo di 240 giorni dalla ricezione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, oppure con la richiesta di conciliazione o arbitrato comunicata alla controparte.

Non basta una generica malattia

La pronuncia non concede una proroga automatica a chiunque sia malato, ricoverato o in difficoltà. Deve esistere una vera incapacità di comprendere il significato dell’atto o di determinarsi consapevolmente, e la condizione deve essere dimostrata nel processo. Certificazioni mediche, cartelle cliniche, relazioni specialistiche e altri elementi coerenti possono diventare decisivi; la valutazione concreta spetta comunque al giudice.

  • conserva la busta e la prova della data di ricezione della lettera;
  • raccogli subito la documentazione sanitaria riferita al periodo interessato;
  • non aspettare il giorno 240 se è possibile agire prima;
  • fai verificare sia i termini sia i motivi del licenziamento.

Il termine di 240 giorni resta uno sbarramento finale: la decisione non prevede che il conteggio inizi quando termina l’incapacità. Per capire come muoversi nei casi ordinari e quali atti interrompono la decadenza, consulta la guida sull’impugnativa del licenziamento.

Il testo ufficiale della sentenza n. 111/2025 della Corte costituzionale chiarisce bene l’equilibrio tra certezza dei rapporti e diritto effettivo alla difesa. Proprio perché l’eccezione è circoscritta, è importante ricostruire date e condizioni di salute senza approssimazioni.

Hai una problematica del lavoro simile? Contattami. Avv. Roberto Colantonio. Avvocato del lavoro

Impugnazione del licenziamento e incapacità del lavoratore: i termini nel 2026

Copertina del libro I diritti del lavoratore subordinato in Italia 2026 di Roberto Colantonio

Il termine di 60 giorni per impugnare un licenziamento è molto breve e, di regola, non si sospende. Ma cosa accade se il lavoratore, quando riceve la lettera o durante quel periodo, è realmente incapace di intendere o di volere? La Corte costituzionale, con la sentenza n. 111 del 18 luglio 2025, ha introdotto una tutela specifica per evitare che una condizione di grave vulnerabilità renda impossibile difendersi.

La regola ordinaria: 60 giorni più 180

Normalmente l’articolo 6 della legge n. 604/1966 impone di contestare il licenziamento con un atto scritto entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. Questa prima impugnazione deve poi essere seguita, entro i successivi 180 giorni, dal deposito del ricorso al giudice del lavoro oppure dalla comunicazione alla controparte della richiesta di conciliazione o arbitrato.

Non basta quindi inviare una lettera e aspettare. I due passaggi sono collegati e il mancato rispetto dei termini può far perdere definitivamente il diritto di far esaminare la legittimità del recesso.

L’eccezione per l’incapacità di intendere o di volere

La Corte ha dichiarato incostituzionale la norma nella parte in cui non proteggeva il lavoratore incapace di intendere o di volere al momento della ricezione del licenziamento o mentre decorrevano i 60 giorni. In questa situazione non opera l’onere della preventiva impugnazione stragiudiziale. Il licenziamento può essere contestato entro il termine complessivo di 240 giorni dalla ricezione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, oppure con la richiesta di conciliazione o arbitrato comunicata alla controparte.

Non basta una generica malattia

La pronuncia non concede una proroga automatica a chiunque sia malato, ricoverato o in difficoltà. Deve esistere una vera incapacità di comprendere il significato dell’atto o di determinarsi consapevolmente, e la condizione deve essere dimostrata nel processo. Certificazioni mediche, cartelle cliniche, relazioni specialistiche e altri elementi coerenti possono diventare decisivi; la valutazione concreta spetta comunque al giudice.

  • conserva la busta e la prova della data di ricezione della lettera;
  • raccogli subito la documentazione sanitaria riferita al periodo interessato;
  • non aspettare il giorno 240 se è possibile agire prima;
  • fai verificare sia i termini sia i motivi del licenziamento.

Il termine di 240 giorni resta uno sbarramento finale: la decisione non prevede che il conteggio inizi quando termina l’incapacità. Per capire come muoversi nei casi ordinari e quali atti interrompono la decadenza, consulta la guida sull’impugnativa del licenziamento.

Il testo ufficiale della sentenza n. 111/2025 della Corte costituzionale chiarisce bene l’equilibrio tra certezza dei rapporti e diritto effettivo alla difesa. Proprio perché l’eccezione è circoscritta, è importante ricostruire date e condizioni di salute senza approssimazioni.

Hai una problematica del lavoro simile? Contattami. Avv. Roberto Colantonio. Avvocato del lavoro

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