Nel pubblico impiego contrattualizzato, un licenziamento illegittimo non segue le stesse regole previste per il lavoro privato. La tutela è più lineare: se il giudice annulla o dichiara nullo il recesso, l’amministrazione deve reintegrare il dipendente e corrispondere anche un’indennità risarcitoria. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 144 del 7 ottobre 2025, ha chiarito come va individuata la retribuzione da utilizzare per il calcolo.

Quale tutela spetta al dipendente pubblico?

L’articolo 63, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 prevede un regime specifico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il cui rapporto è regolato dal diritto privato. Quando il licenziamento è illegittimo, il giudice condanna l’amministrazione alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità dal giorno del recesso fino all’effettivo rientro.

  • l’indennità è commisurata all’ultima retribuzione utile ai fini del TFR;
  • non può superare 24 mensilità;
  • va detratto quanto percepito svolgendo altre attività lavorative;
  • l’amministrazione deve versare i contributi previdenziali e assistenziali del periodo.

Il chiarimento della Corte costituzionale

La sentenza n. 144/2025 ha precisato che il riferimento al TFR è un parametro astratto e uniforme. Non cambia, quindi, a seconda che il dipendente sia concretamente assoggettato al TFR oppure al precedente regime di TFS o IPS. L’obiettivo della norma è assicurare la stessa base di calcolo a tutto il personale pubblico contrattualizzato, compresi i dirigenti.

L’indennità ha natura forfettaria: il lavoratore non deve provare euro per euro l’ammontare del danno. Resta però necessario ricostruire con precisione la retribuzione rilevante, il periodo compreso tra licenziamento e reintegrazione e gli eventuali redditi ottenuti da un altro lavoro.

A chi si applica e cosa controllare

Questa disciplina riguarda il pubblico impiego contrattualizzato. Per magistrati, militari, forze di polizia, personale diplomatico e altre categorie rimaste in regime pubblicistico possono valere regole differenti. Prima di agire bisogna quindi verificare la natura del rapporto, la procedura disciplinare seguita, la competenza di chi ha adottato il provvedimento e il rispetto dei termini.

Se il licenziamento nasce da una contestazione disciplinare, trovi un approfondimento nella guida sul procedimento disciplinare nel lavoro privato e pubblico. Il testo integrale della sentenza n. 144/2025 della Corte costituzionale conferma che la reintegrazione e il risarcimento formano una tutela specifica e unitaria.

Conviene conservare il provvedimento di licenziamento, le contestazioni, le difese presentate, i cedolini e la documentazione relativa a eventuali redditi successivi. Nel pubblico impiego un dettaglio procedurale o un errore nell’individuazione della base retributiva può incidere molto sul risultato finale.

Hai una problematica del lavoro simile? Contattami. Avv. Roberto Colantonio. Avvocato del lavoro

Licenziamento illegittimo nel pubblico impiego: reintegra e risarcimento nel 2026

Nel pubblico impiego contrattualizzato, un licenziamento illegittimo non segue le stesse regole previste per il lavoro privato. La tutela è più lineare: se il giudice annulla o dichiara nullo il recesso, l’amministrazione deve reintegrare il dipendente e corrispondere anche un’indennità risarcitoria. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 144 del 7 ottobre 2025, ha chiarito come va individuata la retribuzione da utilizzare per il calcolo.

Quale tutela spetta al dipendente pubblico?

L’articolo 63, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 prevede un regime specifico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il cui rapporto è regolato dal diritto privato. Quando il licenziamento è illegittimo, il giudice condanna l’amministrazione alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità dal giorno del recesso fino all’effettivo rientro.

  • l’indennità è commisurata all’ultima retribuzione utile ai fini del TFR;
  • non può superare 24 mensilità;
  • va detratto quanto percepito svolgendo altre attività lavorative;
  • l’amministrazione deve versare i contributi previdenziali e assistenziali del periodo.

Il chiarimento della Corte costituzionale

La sentenza n. 144/2025 ha precisato che il riferimento al TFR è un parametro astratto e uniforme. Non cambia, quindi, a seconda che il dipendente sia concretamente assoggettato al TFR oppure al precedente regime di TFS o IPS. L’obiettivo della norma è assicurare la stessa base di calcolo a tutto il personale pubblico contrattualizzato, compresi i dirigenti.

L’indennità ha natura forfettaria: il lavoratore non deve provare euro per euro l’ammontare del danno. Resta però necessario ricostruire con precisione la retribuzione rilevante, il periodo compreso tra licenziamento e reintegrazione e gli eventuali redditi ottenuti da un altro lavoro.

A chi si applica e cosa controllare

Questa disciplina riguarda il pubblico impiego contrattualizzato. Per magistrati, militari, forze di polizia, personale diplomatico e altre categorie rimaste in regime pubblicistico possono valere regole differenti. Prima di agire bisogna quindi verificare la natura del rapporto, la procedura disciplinare seguita, la competenza di chi ha adottato il provvedimento e il rispetto dei termini.

Se il licenziamento nasce da una contestazione disciplinare, trovi un approfondimento nella guida sul procedimento disciplinare nel lavoro privato e pubblico. Il testo integrale della sentenza n. 144/2025 della Corte costituzionale conferma che la reintegrazione e il risarcimento formano una tutela specifica e unitaria.

Conviene conservare il provvedimento di licenziamento, le contestazioni, le difese presentate, i cedolini e la documentazione relativa a eventuali redditi successivi. Nel pubblico impiego un dettaglio procedurale o un errore nell’individuazione della base retributiva può incidere molto sul risultato finale.

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